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Contenuto
Statuto
ART. 1 NATURA GIURIDICA, SEDE E DENOMINAZIONE
ART. 2 SCOPO E DURATA
ART. 3 ORGANI DEL CONSORZIO
ART. 4 ASSEMBLEA GENERALE
ART. 5 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
ART. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 7 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 8 RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI FONDI DISPONIBILI
ART. 9 PRESIDENTE
ART. 10 COMPETENZE DEL PRESIDENTE
ART. 11 IL VICE PRESIDENTE
ART. 12 REVISORE DEI CONTI
ART. 13 IL SEGRETARIO
ART. 14 PERSONALE
ART. 15 INDENNITA' AI MEMBRI DEGLI ORGANI CONSORZIALI
ART. 16 GESTIONE FINANZIARIA
ART.17.DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
ART. 1 NATURA GIURIDICA, SEDE E DENOMINAZIONE
1. I Comuni sottoelencati, facenti parte delle province di Udine e Pordenone e ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento, delimitato dal Decreto del Ministro dei LL.PP. in data 14/12/1954, come modificato ed integrato dal successivo decreto in data 18/7/1969, aderiscono al Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento nelle province di Udine e Pordenone, costituito con il decreto del Prefetto di Udine n. 71337/IV del 26/01/1956 a tenore delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni e nella legge 27 dicembre 1953 n. 959:
a) provincia di Udine (43):
Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio;
b) provincia di Pordenone (6):
Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Travesio e Vito D'Asio.
2 Del Consorzio fanno parte inoltre tutti gli altri Comuni del B.I.M. del Tagliamento che, pur non essendovi elencati nel presente articolo, devono partecipare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/1953 n° 959 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i nuovi Comuni che dovessero venir costituiti nell'ambito del Bacino medesimo.
3 Il Consorzio ha la seguente denominazione: "Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento nelle province di Udine e Pordenone", sede del Consorzio è Tolmezzo ed il logo è quello rappresentato nell'allegato A).
ART. 2 SCOPO E DURATA
1 Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all'incasso, alla amministrazione e all'impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959, nella esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative , di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
2 Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente in particolare quello montano.
3 Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della citata legge.
4 Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.
5 Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge; può cessare nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 5 della legge 925 del 22/12/1980.
ART. 3 ORGANI DEL CONSORZIO
1 Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei conti.
ART. 4 ASSEMBLEA GENERALE
1 L'Assemblea Generale del Consorzio è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati, nella persona del Sindaco, o di un suo delegato.
2 La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto.
3 I componenti dell'Assemblea durano in carica fino alla nomina dei loro sostituti.
4 Non possono far parte dell'assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalla legge
5 L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
6 L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione , del rendiconto e degli adempimenti di verifica degli equilibri di bilancio (qualora tale verifica sia proposta dal revisore dei conti) ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da spedire a ciascun componente almeno 5 giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli oggetti da trattare.
7 Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio direttivo.
8 I componenti dell' Assemblea Generale hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai Consiglieri Comunali.
9 L'Assemblea Generale può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà e, in seconda convocazione,qualora sia presente almeno un terzo dei propri membri.
10 La seconda convocazione può aver luogo almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.
11 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea Generale è presieduta dal Consigliere più anziano di età. La presidenza della prima adunanza sarà tenuta dal Rappresentante consortile più anziano tra i presenti.
12 Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.
13 Per la validità delle deliberazioni è prescritta la maggioranza assoluta dei voti.
14 Soltanto per l'elezione degli organi le votazioni si svolgono a schede segrete: fungeranno da scrutatori tre componenti più giovani dell'Assemblea Generale.
15 Fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio e le relative delibere saranno sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
16 Lo Statuto e le sue modifiche devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
17 Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale verranno pubblicate mediante affissione all'Albo del Consorzio .Il Consorzio, avuto riguardo alla propria costituzione e organizzazione potrà comunque prevedere forme diverse di pubblicazione dei propri atti e deliberati.
18 Per quanto attiene ai controlli ed esecutività delle deliberazioni si fa rinvio alla disciplina di legge.
ART. 5 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
1 Spetta all'Assemblea Generale:
a) Approvare lo Statuto Consorziale e le sue modifiche;
b) procedere alla elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo;
c) approvare i bilanci di previsione e i rendiconti;
d) approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge n. 959/1953, e successive modifiche ed integrazioni, a disposizione del Consorzio;
e) deliberare i regolamenti;
f) costituire o partecipare a Società di capitali;
g) aderire a forme associative e accordi di programma con altri enti;
h) approvare i programmi pluriennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici nonché i programmi e i piani finanziari;
i) eleggere il revisore dei conti;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
m) approvazione dei criteri di riparto del sovracanone, eccedente le spese generali e di funzionamento del Consorzio.
ART. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO
1 Il Consiglio Direttivo è composto di n. 6 membri oltre il Presidente, eletti dalla Assemblea Generale nel proprio seno a maggioranza assoluta e devono essere eletti tra i designati dai delegati delle singole zone. Sono nominabili 3 rappresentanti della Carnia e 1 rappresentante di ciascuna delle restanti zone del bacino consortile.
2 Nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo così eletto, il Presidente sceglie il Vice Presidente. Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio Direttivo e alla Assemblea Generale alla prima riunione.
3 Al termine delle operazioni di votazione il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di Membri del Consiglio Direttivo, che entrano in carica immediatamente.
4 La perdita della qualità di rappresentante consorziale comporta la decadenza da membro del Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio subentrante dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.
5 I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
6 L'Assemblea Generale deve provvedere alle surrogazioni del Consigliere decaduto o in qualsiasi modo cessato alla prima adunanza successiva alla vacanza della carica.
7 Il Consiglio Direttivo si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri.
8 La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta con lettera o altro mezzo idoneo , diretta a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, se trattasi di convocazione ordinaria, ed almeno tre giorni prima, con telegramma o mezzi telematici, se trattasi di convocazione straordinaria, indicando il giorno, l'ora , il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi.
9 Le adunanze sono valide con l'intervento di quattro membri compreso il Presidente. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta di voti.
10 Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio per la redazione del verbale e per esprimere parere-tecnico legale sulle proposte dei provvedimenti.
11 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono redatte, pubblicate e diventano esecutive negli stessi termini e con le stesse modalità/ formalità delle deliberazioni della Assemblea Generale.
ART. 7 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1 Spetta al Consiglio Direttivo:
a) predisporre i Bilanci di previsione e i rendiconti di ogni Esercizio finanziario;
b) approvare le variazioni, i prelievi dal fondo di riserva, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio del corso dell'esercizio salvo ratifica, se prevista per legge;
c) adottare provvedimenti d'urgenza anche in materia di competenza dell'Assemblea, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della medesima nella riunione successiva;
d) approvare i progetti per l'esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dall'Assemblea Generale e darvi esecuzione;
e) deliberare sul servizio di tesoreria;
f) deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali della assemblea;
g) nominare tecnici per la progettazione delle opere e per la direzione dei lavori;
h) concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni;
i) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
l) nominare il Segretario del Consorzio tra i Segretari Comunali dei Comuni consorziati o tra figure idonee professionali in possesso dei requisiti di cui all'art.98 5° comma della Dlgs.267/2000. L'incarico potrà anche essere disciplinato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.110 del D.lgs.267/2000 e 7 del D.lgs.165/2001.
2 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Assemblea Generale e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario e dei Funzionari.
ART. 8 RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI FONDI DISPONIBILI
1 I fondi consorziali eccedenti le esigenze di funzionamento dell'ente e quelle di carattere generale dei Comuni associati, sono ripartiti annualmente su proposta del Consiglio direttivo dall'Assemblea generale in parti destinate all'impiego nei territori dei Comuni Consorziati.
2 Per la formazione del riparto, l'Assemblea generale prende in considerazione, di norma, i seguenti parametri:
a) danni arrecati ai Comuni rivieraschi di impianti di derivazione idroelettrica dalla sottrazione o deviazione di acque dal loro corso naturale;
b) Comuni rivieraschi d'impianti idroelettrici che non hanno subito danni di rilievo con esclusione dei Comuni già compresi alla lettera a);
c) appartenenza al Consorzio (quota fissa per ciascun Comune);
d) numero degli abitanti sopra i 300 mt sul livello del mare di ciascun Comune insediati nell'ambito del B.I.M. del Tagliamento;
e) superficie di ciascun Comune ricadente nel territorio del B.I.M. del Tagliamento sopra i 300 mt sul livello del mare;
3 Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea generale fissa annualmente, di norma in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell'ente - la percentuale di incidenza delle somme da ripartire, da attribuire ai singoli parametri.
4 Spetta al Consiglio direttivo approvare il piano annuale di lavori e degli investimenti, secondo il bilancio di previsione, la ripartizione territoriale e, ai sensi della legge 925/1980, secondo le indicazioni fornite dalle Comunità Montane sulla base dei loro piani e programmi, sempreché trasmessi in copia conforme entro il 31 dicembre di ogni anno, e fissare di volta in volta la documentazione richiesta per i pagamenti da effettuarsi.
5 I programmi dei lavori, delle attività e dei relativi investimenti non potranno avere scadenza superiore a quella di permanenza in carica del Consiglio direttivo.
6 Faranno eccezione ed avranno durata pari a quella dell'operazione cui si riferiscono:
a) la concessione di mutui diretti da parte del Consorzio;
b) la concessione di contributi per il pagamento di rate passive per mutui assunti dai Comuni consorziati con Istituti di Credito;
c) l'assunzione di mutui presso Istituti di Credito;
d) la concessione di fidejussioni. Nella programmazione degli investimenti si dovrà perseguire la finalità di fronteggiare particolari bisogni economici connessi allo sviluppo socio~economico delle popolazioni di vallate o di zone più circoscritte, con particolare riguardo per gli interventi necessari a seguito di esecuzione di opere di derivazione ìdroelettrìca o fenomeni di dissesto idrogeologico, che non siano di competenza di altri Enti.
7 Il territorio del Consorzio è delimitato dal confine territoriale esterno dei Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano.
8 Agli effetti peraltro dei benefici di cui alla legge, il perimetro del Consorzio coincide con il perimetro del corrispondente bacino.
9 Ai fini statutari il territorio del Consorzio è suddiviso nelle seguenti Zone: Carnia, Canal del Ferro Valcanale, Gemonese incluso il Comune di Osoppo, Arzino.
ART. 9 PRESIDENTE
1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea generale tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, a maggioranza assoluta dei votanti.
ART. 10 COMPETENZE DEL PRESIDENTE
1 Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
2 Egli presiede l'Assemblea generale e il Consiglio Direttivo, apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.
3 Spetta al Presidente:
a) convocare l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
b) fissare l'ordine del giorno delle adunanze;
c) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea;
d) firmare gli atti e i contratti del Consorzio;
e) assumere i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dei servizi consortili;
f) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
g) conferire gli incarichi mediante contratto a tempo determinato e di collaborazione a termine nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.EE.LL.;
ART. 11 IL VICE PRESIDENTE
1 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimenti entrambi dal Consigliere più anziano di età
ART. 12 REVISORE DEI CONTI
1 L'Assemblea elegge con votazione per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri in carica un revisore scelto tra gli esperti di cui all'art. 234, 2° comma del decreto lg.vo n.267, del 18.08.2000 per la durata di un triennio dalla data di esecutività o eseguibilità della delibera di affidamento.
2 Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado a componenti del Consiglio Direttivo. Valgono per il revisore le norme di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del T.U. 267/2000.
3 I1 Revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
4 I1 Revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo i suddetti diritti non sono delegabili.
5 La partecipazione è obbligatoria quanto si debba deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto; comunque l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato in tempo utile, non impedirà all'Organo di deliberare.
6 I1 Revisore collabora con l'Assemblea Generale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai componenti dell'Assemblea Generale con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
7 Il Revisore inoltre esercita le competenze relative ai controlli interni che la legge, i Regolamenti o i contratti collettivi di lavoro attribuiscono al nucleo di valutazione. A tal fine la relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del rendiconto è integrata da una parte che dovrà contenere i risultati del monitoraggio dell'andamento gestionale dell'anno precedente desunti dalle relazioni finali dei responsabili di servizio e dai dati contabili nonché le eventuali tempestive azioni correttive necessarie. La delibera di approvazione della relazione costituisce altresì ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'anno di riferimento.
8 Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea Generale. Entro il 15 settembre di ciascun anno verificherà il permanere degli equilibri generali di bilancio e , in caso di accertamento negativo, proporrà all'Assemblea i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194 del TUEL, per il ripiano dell'eventuale disavanzo d'amministrazione risultante dal rendiconto approvato e,qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione ovvero della gestione dei residui, propone le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
ART. 13 IL SEGRETARIO
1 Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dal Consorzio.
a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti.
b) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.
c) Svolge attività di vigilanza e garanzia al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2 Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive, referenti e di assistenza; cura direttamente, la redazione dei relativi verbali.
3 Al Segretario compete in particolare:
a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa;
b) curare e promuovere l'attuazione dei provvedimenti;
c) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;
d) la rogazione di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
e) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente statuto non è attribuita ad altri soggetti;
f) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonchè le informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull'attività del Consorzio ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;
g) l'esercizio del potere disciplinare nei limiti previsti dalla Legge e dall'apposito regolamento;
h)esprime il parere di cui all'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei servizi;
i)esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Presidente;
l)esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, del D.L.vo 267/2000.
4 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
ART. 14 PERSONALE
1. Il Consorzio si avvale per il funzionamento di personale proprio, può avvalersi altresì di personale a rapporto professionale nei limiti previsti dalla vigente legislazione.
2. L'organizzazione degli uffici, il rapporto Segretario-personale sono disciplinati da apposito regolamento nel rispetto della legislazione vigente.
ART. 15 INDENNITA' AI MEMBRI DEGLI ORGANI CONSORZIALI
1 Al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo è corrisposta una indennità di carica.
2 Ai membri del Consiglio Direttivo è corrisposta un'indennità di presenza per ogni intervento alle sedute del Consiglio Direttivo.
3 La Assemblea Generale determina annualmente le indennità di carica e di presenza, nonché i gettoni di presenza previsti ai precedenti commi.
4 Al revisore dei conti spetta un compenso che verrà fissato dall'Assemblea in sede di incarico.
ART. 16 GESTIONE FINANZIARIA
1 L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
2 Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all'ordinamento finanziario degli enti locali.
3 Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per l'adeguamento dei principi contabili previsti dalla legge alle caratteristiche del Consorzio.
4 Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.
ART.17.DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sugli Enti Locali.
2 Salvo che la legge disponga diversamente, l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consorzio adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 11 del 05.11.1955 modificato con deliberazioni n. 12/1963 20/1965 5/1975 14/1983 12/1997 16/2000 e 23/2004 8/2005.
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento nelle province di Udine e Pordenone.
Via Renato Del Din, 6 - Tolmezzo (UD) - Tel. 0433 41 914 - Fax 0433 46 67 00 - Cod.Fiscale 84000550305